Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Data a Roma, addì 7 ottobre 1947.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Se il trasferimento di abitazione è stato regolarmente notificato all'anagrafe entro il 15 ottobre, la variazione è fatta d'ufficio dalla Commissione.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
La Giunta municipale verifica, almeno ogni tre mesi, ed in ogni caso nella prima quindicina di ottobre, la regolare tenuta dello schedario elettorale.
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Entro il mese di ottobre di ciascun anno il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale
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Le Commissioni elettorali mandamentali e le Sottocommissioni costituite a termini del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 e del decreto legislativo
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Entro il mese di ottobre di ogni biennio il Consiglio comunale elegge, nel proprio seno, una Commissione per la revisione delle liste elettorali
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In ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario è costituita entro il mese di ottobre di ciascun biennio, con decreto del Primo presidente della
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giudiziale ai sensi degli articoli 9 e 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e dei nn. 6 e 11 del decreto Ministeriale 6 ottobre 1931, deve
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decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323; 8) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27